(Legge n° 289, 27 dicembre 2002)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è
sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti
criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per
la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in
ricerca; b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno
considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio
precedente; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno
precedente; e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la
ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla
media degli addetti dei tre anni precedenti; f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni
precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità
massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del
finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
(modificato dall'articolo
1, comma 317, della legge 266/05 - ndr)
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.