(Legge n° 289, 27 dicembre 2002)
1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione
tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e
strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via
prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato
nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie
assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
(modificato dall'articolo 26,
comma 1, della legge 219/05 - ndr)