Legge 289/02 - articolo 51: Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

Articolo 51 - Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

(Legge n° 289, 27 dicembre 2002)

1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.


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