DMS 15.10.02 - articolo 1

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 15 ottobre 2002)

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all'allegato II, il cui impiego è considerato vietato per doping a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorchè non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell'emendamento 14 agosto 2001 all'allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.

3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui all'allegato I.

4. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa