(Decreto del Ministero della salute, 24 ottobre 2002)
1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialitą medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo «Esperidina» di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialitą medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli stampati delle specialitą medicinali contenenti come principio attivo «Esperidina» autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.