(Decreto del Ministero della sanitā, 18 febbraio 1982)
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneitā secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validitā permane fino alla successiva visita periodica.
La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificalo di idoneitā č condizione indispensabile per la partecipazione ad attivitā agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la societā sportiva di appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.