(Decreto del Ministero della sanitą, 18 febbraio 1982)
Ai fini del riconoscimento dell'idoneitą specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicitą indicata nelle stesse tabelle.
Il medico visitatore ha facoltą di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinitą con il prescelto dall'interessato.
Nel caso in cui l'atleta pratichi pił sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneitą con periodicitą annuale.
La visita sarą, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.