(Decreto del Ministero della sanitą, 18 febbraio 1982)
L'accertamento di idoneitą, relativamente all'etą ed al sesso, per l'accesso alle singole attivitą sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturitą e della capacitą morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventł a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.