(Decreto del Ministero della sanità, 18 febbraio 1982)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: «Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo allo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Considerata la necessità di stabilire, al sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;
Sentita la commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;
Decreta: