(Decreto del Ministero della salute, 2 agosto 2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1»;
Considerato che, successivamente al perfezionamento del citato decreto ministeriale, le regioni Calabria e Liguria hanno formalmente manifestato la loro disponibilità a curare l'istruttoria dei procedimenti di cui al citato art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge n. 402/2001;
Decreta: