Circolare MS 18.07.02

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 3, 18 LUGLIO 2002
(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.08.02, pag. 55)

Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche

In attesa di sviluppi normativi in materia di integratori/complementi alimentari in ambito comunitario, la commercializzazione di tali prodotti in ambito nazionale è stata subordinata alla procedura di notifica di etichetta al Ministero della salute prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

In tal senso il Ministero della salute ha già fornito indicazioni con la circolare 16 aprile 1996, n. 8, che, su richiesta della Commissione dell'Unione europea ha inteso fornire opportune indicazioni agli operatori comunitari del settore. Con detta circolare si è infatti precisato che, nel campo di applicazione della predetta norma ricadono gli integratori di vitamine e di minerali (al pari degli alimenti arricchiti con detti nutrienti), nonchè tutti i prodotti apportanti una quantità predefinita di «altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantità di significato nutrizionale, compatibile con una collocazione nel settore alimentare».

Negli ultimi anni, si è assistito progressivamente ad un impiego sempre più ampio, quali costituenti di integratori alimentari, di ingredienti derivanti da piante in associazione e a complemento della componente nutrizionale. Il settore si è pertanto esteso a prodotti con una chiara valenza di tipo «salutistico» che restano privi delle finalità proprie dei medicinali quale quella terapeutica essendo sostanzialmente proposti e consumati per ottimizzare lo stato nutrizionale, o favorire comunque la condizione di benessere, coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, il che risulta compatibile con la loro collocazione nel settore alimentare.

Resta fermo, naturalmente, che gli ingredienti erboristici impiegabili negli integratori devono:

Qualora in possesso di tali requisiti si ritiene che prodotti costituiti da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli integratori alimentari.

Tale posizione trova peraltro riscontro nella concezione di integratori alimentari che si va affermando a livello comunitario.

Con la presente circolare, il Ministero della salute intende iniziare a conformarsi alla direttiva sugli integratori alimentari, preventivamente al suo recepimento formale, per motivi di tutela della salute.

Per quanto sopra, il campo di applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992 è esteso anche ai prodotti contenenti solo ingredienti erboristici che presentino requisiti di composizione compatibili con una finalità di tipo salutistico.

La procedura di notifica di etichetta consente al Ministero della salute di esaminarne la composizione e quindi anche di valutare l'ammissibilità degli ingredienti in questione di cui devono essere fornite schede tecniche (allegato 1) o altra documentazione che ne attesti l'idoneità all'uso alimentare e, se del caso, la conformità alla farmacopea ufficiale.

In alcuni casi, per esigenza di tutela della salute, sono stati già introdotti dei limiti di apporto con le quantità d'uso giornaliere consigliate e/o delle prescrizioni specifiche di etichettatura (allegato 2).

Sono esclusi dalla procedura di notifica i prodotti contenenti ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the, ecc).

Con l'occasione si richiamano le disposizioni previste dalla circolare 17 luglio 2000, n. 11 «Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare» (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000).

Le aziende titolari di prodotti caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici ed aventi finalità salutistiche, già presenti sul mercato, ne informano il Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale.

Entro gli stessi termini, gli stabilimenti che già producono o confezionano i prodotti sopra indicati, per poter continuare tali operazioni, comunicano al Ministero della salute e all'Autorità sanitaria territorialmente competente le tipologie delle relative produzioni ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992.

Il Ministero della salute:

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.