legge 178/02 - articolo 5: Monitoraggio dei crediti di imposta

Articolo 5 - Monitoraggio dei crediti di imposta

(Legge n° 178, 8 agosto 2002)

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonchè le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.


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