Articolo 1 - Principi generali
(vedi ricorso
07.08.02 e ricorso
14.08.02 - ndr)
(Decreto del Ministero della salute, 14 giugno 2002)
1. I servizi per le tossicodipendenze (Ser.T) sono unità operative delle Aziende - Unità sanitarie locali - A.S.L. coordinate nell'ambito di uno specifico dipartimento per le dipendenze patologiche, in applicazione dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999. Tale dipartimento è organizzato con modalità di integrazione interistituzionale, che prevedono la diretta partecipazione a livello operativo e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze (enti ausiliari, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e «no-profit», associazioni famiglie, e simili) e che includano anche la certificazione dello stato di tossicodipendenza. Alle stesse entità, con specifici provvedimenti di accreditamento delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, viene riconosciuto un ruolo strategico determinante nell'ambito dello sviluppo di un moderno sistema di prevenzione e di protezione della salute nell'area dipartimentale delle dipendenze patologiche. Il dipartimento per le dipendenze patologiche opera funzionalmente per il trattamento, il reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati all'uso di sostanze psicotrope legali ed illegali e per i comportamenti assimilabili e correlati (disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo, videodipendenze, etc.), con opportuna definizione, a questo scopo, delle relazioni operative con le aree ed i dipartimenti della salute mentale e materno - infantile. Resta comunque obiettivo comune del dipartimento per le dipendenze patologiche e di dette altre aree dipartimentali la costruzione di progetti integrati, con particolare riguardo agli ambiti di confine, quali alcolismo, problemi dell'adolescenza, doppia diagnosi, disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo.
2. All'interno del dipartimento per le dipendenze patologiche i Ser.T costituiscono le unità operative di base e specialistiche dell'Azienda, che operano in una logica di integrazione con gli altri servizi e con gli enti di cui al comma 1, per la risoluzione delle problematiche delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali ed illegali - in seguito denominate sostanze - e delle loro famiglie.
3. Nell'ambito del dipartimento per le dipendenze patologiche di cui al comma 1 i Ser.T sono strutture complesse, articolabili in unità funzionali sulla base dei bisogni emergenti nel tenitorio in relazione alle varie tipologie di abuso e di dipendenza, conformemente alle determinazioni adottate dalle regioni e dalle province autonome.
4. All'interno del dipartimento di cui al comma 1 sono assicurate le seguenti funzioni:
collaborazione con i centri servizi amministrativi (C.S.A.) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli art. 109, escluso quanto disposto ai commi 2 e 5, 110 e 111 dello stesso decreto;
collaborazione con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle sostanze da attuare nei confronti dei detenuti;
5. Ai fini del trattamento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, su richiesta del prefetto competente, i Ser.T e gli enti privati accreditati, inseriti nel dipartimento di cui al comma 1, predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e forniscono, altresì, all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 91, comma 2, dello stesso decreto. I Ser.T e gli enti ausiliari vengono preventivamente accreditati per tale funzione sulla base della disponibilità di una equipe multidisciplinare diagnostica.
6. I Ser.T, tutti i servizi e le realtà del privato sociale di cui al comma 1 assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 120, comma 4 e dell'art. 122, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.