(Decreto del Ministero della salute, 14 giugno 2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto in particolare, il relativo art. 118, come modificato dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in base al quale il Ministro della sanitą determina con proprio decreto, l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unitą sanitaria locale;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, concernente la «Determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unitą sanitarie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'accordo Stato - Regioni di cui al provvedimento del 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le tossicodipendenze si occupino dell'assistenza alle persone che utilizzano sostanze d'abuso, incluse quelle legali;
Visto l'atto d'intesa Stato - Regioni approvato con provvedimento del 5 agosto 1999, che individua le specifiche prestazioni erogabili dai soggetti privati alle persone dipendenti da sostanze d'abuso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nella parte relativa alle prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare e sia semiresidenziale e residenziale;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Decreta: