Decreto legislativo 77/02 - articolo 11: Formazione al servizio civile

Articolo 11 - Formazione al servizio civile

(Decreto legislativo n° 77, 5 aprile 2002)

1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.

4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.


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