Articolo 67 - Modalità di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
(Decreto legislativo n° 151, 26 marzo 2001)
1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 80/15 - ndr)
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che
questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo
26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo
27.
(modificato dall'articolo
16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 80/15 - ndr)
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.