Articolo 32 - Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1,
2 e 3)
(Decreto legislativo n° 151, 26 marzo 2001)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
(vedi modifica introdotta dal'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 216/12, dall'articolo 1, comma 339, lettera a), della legge 228/12, dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 80/15 - ndr)
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
(modificato dal'articolo
3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 216/12,
e dall'articolo
1, comma 339, lettera b), della legge 228/12, dall'articolo
7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 80/15
- ndr)
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(vedi modifica introdotta dal'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 216/12, e dall'articolo 1, comma 339, lettera c), della legge 228/12 - ndr)