decreto legislativo 151/01 - articolo 32: Congedo parentale

Articolo 32 - Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

(Decreto legislativo n° 151, 26 marzo 2001)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  1. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  2. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
  3. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

(vedi modifica introdotta dal'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 216/12, dall'articolo 1, comma 339, lettera a), della legge 228/12, dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 80/15 - ndr)

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
(modificato dal'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 216/12, e dall'articolo 1, comma 339, lettera b), della legge 228/12, dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 80/15 - ndr)

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(vedi modifica introdotta dal'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 216/12, e dall'articolo 1, comma 339, lettera c), della legge 228/12 - ndr)


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