DMEF 18.04.02 - articolo 4

Articolo 4

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 18 aprile 2002)

1. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da parte del personale interessato, non più idoneo al servizio militare incondizionato, sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento.

2. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

3. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

4. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.


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