(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 18 aprile 2002)
1. Il giudizio di inidoneità di cui al precedente articolo spetta, in via esclusiva, alle competenti commissioni mediche ospedaliere.
2. Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzo del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.