(Decreto del Ministero della difesa, 19 marzo 2002)
Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:
le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;
le pensioni privileggiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;
le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;
le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.