DMS 26.03.02 - articolo 4

Articolo 4

(Decreto del Ministero della salute, 26 marzo 2002)

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.


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