DMS 26.03.02 - premessa

Premessa

(Decreto del Ministero della salute, 26 marzo 2002)

Il Dirigente
della prevenzione Ufficio XIII

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Universitą degli studi «La Sapienza» di Roma, il 17 aprile 1997, reiterata dal direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I di Roma il 16 gennaio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivitą di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, presso l'Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Universitą degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanitą in data 18 febbraio 2002 in esito alla decisione della direzione dell'azienda Policlinico ad utilizzare per l'attivitą di trapianto di cuore, quale soluzione temporanea, il complesso operatorio della II clinica chirurgica al fine di non interrompere l'attivitą di trapianto di cuore e cuore;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanitą che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanitą, nonchč l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformitą alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanitą, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validitą temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterą, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:


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