DMS 27.12.01 - articolo 1

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 27 dicembre 2001)

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

  1. il contributo dovuto per ciascun evento formativo o per ciascun progetto formativo aziendale è stabilito da un minimo di euro 258,23 (L. 500.000) ad un massimo di euro 774,69 (L. 1.500.000);

  2. il contributo minimo di euro 258,23 è riferito ad eventi formativi o progetti formativi aziendali che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti;

  3. il contributo per gli eventi formativi o progetti formativi aziendali, che abbiano ricevuto una valutazione superiore a 10 crediti, è determinato maggiorando il contributo minimo (258,23 euro) di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 774,69.

2. Ai fini e per gli effetti della contribuzione, prevista dall'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinata dal comma 1 del presente decreto, per evento formativo si intende la singola attività di formazione continua residenziale o a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale del personale sanitario. Per progetto formativo aziendale si intende un insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali.

3. Ai soggetti richiedenti l'accreditamento viene comunicata per via telematica la valutazione in crediti conseguita dagli eventi o progetti formativi proposti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della valutazione degli esperti, nonchè l'importo del contributo dovuto. Il versamento del contributo costituisce conferma della richiesta di accreditamento ed accettazione dello stesso. L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella prescritta non dà luogo all'accreditamento dell'evento o progetto formativo.

4. Per i progetti formativi aziendali di cui al comma 2, organizzati e svolti nel corso dello stesso anno per il proprio personale dipendente o convenzionato, le aziende sanitarie pubbliche e private sono tenute al versamento di un unico contributo per progetto secondo i criteri stabiliti dal comma 1. Il progetto formativo aziendale è globalmente accreditato e il personale al quale è rivolto è tenuto, per conseguire i crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente comportano le attività formative del progetto.

5. Le aziende sanitarie pubbliche o private sono tenute al versamento di un unico contributo anche nel caso di più edizioni del medesimo progetto formativo aziendale o del medesimo evento formativo svolte nel corso dello stesso anno, purchè destinate al proprio personale dipendente o convenzionato.

6. Resta ferma la facoltà per il personale dipendente o convenzionato di partecipare ad altre attività formative, anche non organizzate dalle aziende sanitarie di appartenenza, nonchè il diritto delle aziende sanitarie di organizzare eventi formativi per il personale estraneo all'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa