(Decreto del Ministero della salute, 27 dicembre 2001)
Il Ministro della Salute
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa;
Considerato che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime degli eventi formativi residenziali;
Ritenuto, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche;
Vista al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
Ritenuto di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;
Ritenuto, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;
Decreta: