provvedimento privacy 31.01.02 - 3) Modalitā di trattamento

3) Modalitā di trattamento

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 31 gennaio 2002)

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalitā sopra elencati.

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell'interessato e di informarlo in conformitā a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso č prestato dalla gestante.


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