provvedimento privacy 31.01.02 - autorizzazione

Autorizzazione

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 31 gennaio 2002)

Autorizza:

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonchè ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorchè agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, o da altro provvedimento di questa Autorità parimenti adottato ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

  2. manchi il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

  3. il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;

d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere.

Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996 e dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.


premessa // Ambito di applicazione e finalità del trattamento