DMS 20.03.02 - premessa

Premessa

(Decreto del Ministero della salute, 20 marzo 2002)

Il Dirigente
del Dipartimento della salute umana, della sanitā pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII

Visti i decreti ministeriali in data 19 maggio 1998, 27 giugno 2000 e 31 ottobre 2000, con i quali l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena č stata autorizzata ad espletare rispettivamente attivitā di trapianto di rene, fegato e intestino da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2001, presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione a poter utilizzare, nell'espletamento delle predette attivitā trapiantologiche, le sale operatorie site al secondo piano del nuovo blocco tecnologico della medesima azienda ospedaliera, in luogo di quelle ubicate al primo piano dello stesso;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanitā in data 30 giugno 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanitā che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonchč le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanitā, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformitā alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validitā temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterā, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:


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