(Decreto del Ministero della salute, 20 marzo 2002)
Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.