DMS 20.03.02 - premessa

Premessa

(Decreto del Ministero della salute, 20 marzo 2002)

Il Dirigente
del Dipartimento della salute umana, della sanitą pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, direzione generale della prevenzione - ufficio XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino in data 20 febbraio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivitą di trapianto di cute da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanitą, in data 27 giugno 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanitą che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanitą, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformitą alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validitą temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterą ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:


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