(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 11 febbraio 2002)
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
Il Ministro della Salute
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come risulta modificato ed integrato dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1994, concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere, emanato ai sensi del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che ha sostituito il citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, prevedendo al comma 5, punto b), l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonchè del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
Considerata la necessità di provvedere ad un aggiornamento dello schema di bilancio per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, di cui al decreto interministeriale 20 ottobre 1994, anche sulla base delle modificazioni intervenute nella normativa;
Tenuto conto dell'esigenza del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
Considerato che detto schema di bilancio, a norma del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, sostituito dal citato art. 5 del decreto legislativo n. 229/1999, deve essere di tipo economico ed uniformato ai principi di cui al codice civile;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Decreta: