(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni del presente decreto.