(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)
1. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè, ove le modifiche riguardino aspetti relativi a pericoli per l'ambiente, con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.
2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.
3. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni dei decreti medesimi.