Decreto legislativo 285/98 - articolo 10: Banca dati sui preparati pericolosi

Articolo 10 - Banca dati sui preparati pericolosi

(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto superiore di sanità le informazioni relative ai preparati pericolosi immessi sul mercato, compresa la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e da adottare, in particolare, in caso di emergenza.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno specificate le informazioni di cui al comma 1 che il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto superiore di sanità, le modalità di raccolta delle informazioni medesime, e le procedure per il mantenimento della riservatezza delle informazioni stesse.


articolo precedente // articolo successivo