Decreto legislativo 285/98 - articolo 9: Scheda informativa in materia di sicurezza

Articolo 9 - Scheda informativa in materia di sicurezza

(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)

1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure per la protezione dell'ambiente, nonchè della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario del preparato stesso, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, una scheda informativa in materia di sicurezza redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, ed è tenuto, altresì, a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.


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