Decreto legislativo 285/98 - articolo 8: Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio

Articolo 8 - Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio

(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)

1. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme alle dimensioni e alle modalità applicative di cui agli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte; la superficie della etichetta non può comunque essere inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.

2. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalità applicative di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.

3. Il Ministro della sanità stabilisce altresì, con le stesse modalità, di cui al comma 2, in deroga agli articoli 6 e 7, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono esplosivi, nè molto tossici, nè tossici, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati immediatamente alla Commissione europea.


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