(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)
1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 6 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le caratteristiche dell'etichetta devono corrispondere alle prescrizioni contenute nella tabella di cui all'allegato D.
2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni prescritte dall'articolo 6, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.
4. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti: