Decreto legislativo 285/98 - articolo 6: Etichettatura

Articolo 6 - Etichettatura

(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)

1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, l'etichettatura dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

2. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

  1. denominazione o nome commerciale del preparato;
  2. nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
  3. il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato responsabili dei rischi più rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato C, parte A;
  4. i simboli di cui all'allegato I e le indicazioni di pericolo conformi all'allegato II del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e, per i preparati presenti sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche, per quanto concerne il pericolo di infiammabilità. Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo, si seguono i criteri di cui all'allegato C, parte B;
  5. le indicazioni relative alle frasi R, cioè ai rischi specifici, conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera b) in conformità dell'allegato I del presente decreto e dell'allegato VI, punti 2, 3 e 4, del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato C, parte C;
  6. le indicazioni concernenti le frasi S, cioè i consigli di prudenza conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera b) in conformità all'allegato II del presente decreto e all'allegato VI, punto 6 del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato C, parte D;
  7. il quantitativo nominale del contenuto, cioè massa nominale o volume nominale, nel caso di preparati venduti al dettaglio.

3. Non è obbligatorio ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza di cui al comma 2, lettere e) e f), se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 millilitri, per i preparati comburenti, facilmente infiammabili o infiammabili, nonchè, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una sensibilizzazione, per i preparati irritanti.

4. Ai preparati di cui all'allegato II si applicano anche le disposizioni particolari previste nel medesimo allegato.

5. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati disciplinati dal presente decreto non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» o qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non pericoloso.


articolo precedente // articolo successivo