Decreto legislativo 285/98 - articolo 6: Etichettatura
Articolo 6 - Etichettatura
(Decreto legislativo n°
285, 16 luglio 1998)
1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, l'etichettatura
dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI del
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.
2. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo
leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
- denominazione o nome commerciale del preparato;
- nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del
responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea, che
può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
- il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato responsabili dei
rischi più rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla
classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio,
secondo i criteri indicati nell'allegato C, parte A;
- i simboli di cui all'allegato I e le indicazioni di pericolo conformi
all'allegato II del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e, per i preparati
presenti sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2
dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741, e successive modifiche, per quanto concerne il pericolo di
infiammabilità. Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo
di pericolo, si seguono i criteri di cui all'allegato C, parte B;
- le indicazioni relative alle frasi R, cioè ai rischi specifici, conformi
alle indicazioni contenute nell'allegato III del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul
mercato di cui alla lettera b) in conformità dell'allegato I del presente
decreto e dell'allegato VI, punti 2, 3 e 4, del citato decreto 28 aprile
1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato C, parte C;
- le indicazioni concernenti le frasi S, cioè i consigli di prudenza
conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile
dell'immissione sul mercato di cui alla lettera b) in conformità
all'allegato II del presente decreto e all'allegato VI, punto 6 del citato
decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato C, parte
D;
- il quantitativo nominale del contenuto, cioè massa nominale o volume
nominale, nel caso di preparati venduti al dettaglio.
3. Non è obbligatorio ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza
di cui al comma 2, lettere e) e f), se il contenuto dell'imballaggio è
inferiore a 125 millilitri, per i preparati comburenti, facilmente infiammabili
o infiammabili, nonchè, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono
provocare una sensibilizzazione, per i preparati irritanti.
4. Ai preparati di cui all'allegato II si applicano anche le disposizioni
particolari previste nel medesimo allegato.
5. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati disciplinati dal presente
decreto non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» o
qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non
pericoloso.
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