Decreto legislativo 285/98 - articolo 5: Imballaggio

Articolo 5 - Imballaggio

(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)

1. I preparati pericolosi possono essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. I recipienti contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non devono avere:

  1. una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o che sia tale da indurre in confusione il consumatore;
  2. una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali e cosmetici.

3. I recipienti contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono:

  1. indipendentemente dalla capacità del loro imballaggio, essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e portare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo le prescrizioni dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo 3;
  2. portare una indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando etichettati come nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo le prescrizioni dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo 3.

4. I recipienti contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e rispondenti ad una delle caratteristiche indicate in allegato III devono ugualmente essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai preparati offerti o venduti al dettaglio sotto forma di aerosol ad eccezione dei preparati di cui all'allegato III, lettera a).

6. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nell'allegato IX del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.


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