(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)
1. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. Le autoritą competenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, possono richiedere, in caso di dubbio sulla conformitą di cui al comma 1, informazioni relative alla composizione del preparato nonchč ogni altra informazione ritenuta utile. A tal fine, il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autoritą competenti i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato stesso.