Decreto legislativo 285/98 - articolo 3: Classificazione

Articolo 3 - Classificazione

(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)

1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, la classificazione dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

2. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V, parte A del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

3. Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati che, in base ai risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi, e ai relativi criteri di valutazione di cui al comma 2, rientrano nelle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3:

  1. la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprietà e, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali pericoli;
  2. i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di infiammabilità precisati al punto 1.8 e al punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche.

5. La valutazione dei pericoli per la salute è effettuata conformemente a uno o più dei seguenti metodi:

  1. metodo convenzionale descritto nell'allegato A, con riferimento ai limiti di concentrazione indicati nell'allegato I;
  2. determinazione, conformemente ai metodi indicati nell'allegato V, parte B, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura appropriate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI dello stesso decreto.

6. Ciascuna proprietà tossicologica del preparato che non è stata valutata secondo il metodo di cui al comma 5, lettera b), è valutata conformemente al metodo convenzionale di cui al comma 5, lettera a).

7. Allorchè una proprietà tossicologica sia stata valutata utilizzando i due metodi indicati al comma 5, per classificare il preparato è utilizzato il risultato ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera b); in caso di effetti cancerogeni, mutageni e sul ciclo riproduttivo è sempre utilizzato, invece, il metodo convenzionale.

8. Qualora sia dimostrato che:

  1. gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene classificato in base agli effetti sull'uomo;
  2. una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, si tiene conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato;
  3. una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale l'antagonismo, si terrà conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato.

9. Per i preparati di composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al comma 5, lettera b), si procede ad una nuova valutazione dei rischi per la salute mediante il metodo di cui al comma 5, lettera a), oppure mediante quello di cui al comma 5, lettera b), qualora:

  1. il fabbricante modifichi, in base alla tabella di cui all'allegato B, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso di uno o più componenti pericolosi per la salute facenti parte della composizione;
  2. il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

10. Qualora i rischi per la salute siano valutati secondo il metodo convenzionale descritto nell'allegato A si fa riferimento ai seguenti limiti di concentrazione individuale:

  1. per le sostanze pericolose elencate nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, sono utilizzati i limiti di concentrazione riportati nell'allegato stesso;
  2. per le sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o vi figurano senza limiti di concentrazione specifici, sono utilizzati i limiti di concentrazione attribuiti secondo le disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto.

11. Qualora un preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rechi l'indicazione: «Attenzione - sostanza non ancora completamente sottoposta a test», l'etichetta del preparato deve recare l'indicazione: «Attenzione - questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test», se tale sostanza è presente in concentrazione pari o superiore all'1%. Tale sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione mediante calcolo, se la sua etichetta riporta almeno una frase di pericolo per la salute.

12. Salvo il caso in cui nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o nell'allegato I del presente decreto siano fissati valori inferiori, le sostanze, indicate o meno nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997, anche se presenti come impurezze o come additivi, non sono prese in considerazione se la loro concentrazione in peso è inferiore al valore dello 0,1%, per le sostanze classificate molto tossiche o tossiche e al valore dell'1%, per le sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti.

13. Alle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, ma che entrano nella composizione di un preparato con una concentrazione in peso superiore a quella indicata al comma 12, sono attribuiti limiti di concentrazione che ne caratterizzano i pericoli per la salute.

14. Se talune sostanze presentano contemporaneamente diverse proprietà pericolose per la salute, ciascuna di esse è caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico; tale limite di concentrazione è determinato dal responsabile dell'immissione sul mercato del preparato, conformemente all'allegato I.

15. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado di pericolo e della natura specifica dei rischi è basata sulle definizioni di cui all'articolo 2.


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