(Decreto legislativo n° 285, 16 luglio 1998)
1. Si applicano, ai fini del presente decreto, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), e quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.