Decreto legislativo 25/02 - articolo 7:

Articolo 7
(vedi rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.04.02 - ndr)

(Decreto legislativo n° 25, 2 febbraio 2002)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:

Allegato VIII-ter
(articolo 60-ter, comma 1, lettera d)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS CAS NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE
... ... ... 8 ore4 Breve termine5 ...
... ... ... mg/m3
5
Ppm mg/m3
3
ppm
7
...
... ... Piombo inorganico e suoi composti 0,15 ... ... ... ...
  1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.

  2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.

  3. La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilitā di assorbimento significativo attraverso la pelle.

  4. Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.

  5. Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti specificato.

  6. mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.

  7. ppm parti per milione di aria (ml/m2).

Allegato VIII-quater
(art. 60-ter, comma 1, lettera e)

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Piombo e suoi composti ionici.

  1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PdB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico č il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in etā fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
    (vedi errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.02 - ndr)

  2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
    l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, č superiore a 0,075 mg/m3;
    nei singoli lavoratori č riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.
    (vedi errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.02 - ndr)

Allegato VIII-quinquies
(art. 60-novies, comma 1)

DIVIETI

a) Agenti chimici

N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concen trazione per l'esenzione
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0.1% in peso
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0.1% in peso
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0.1% in peso
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0.1% in peso

b) Attivitā lavorative: Nessuna

(1) EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances
(2)
CAS Chemical Abstract Service

Allegato VIII-sexies
(articolo 60-sexies, comma 2)

UNI EN 481:1994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione elle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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