decreto-legge 7.02.02 - articolo 3: Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Articolo 3 - Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

(Decreto-legge n° 8, 7 febbraio 2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia.».
(modificato dalla legge 56/02 - ndr)

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


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