(Decreto-legge n° 8, 7 febbraio 2002)
1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è presieduta dal
Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui
uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della
federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, nonchè da 16 membri, di cui due designati dal Ministro
della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal
Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari
regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione
nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e
vigilatrici d'infanzia.».
(modificato dalla legge 56/02 -
ndr)
2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.