DMS 01.02.02 - articolo 1

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 1° febbraio 2001)

Il bollino di riconoscimento previsto all'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, andrà posto, a cura del produttore del farmaco, su tutte le specialità medicinali non soggette a prescrizione medica, così come identificate dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Il bollino dovrà essere riportato, a stampa o mediante sistema adesivo non rimovibile, sulle confezioni immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002. Da tale data non sarà più possibile commercializzare specialità medicinali esenti dalla ricetta medica, prive del bollino di riconoscimento. Le confezioni già immesse nel circuito distributivo in data antecedente al 1 marzo 2002 potranno essere vendute, fino alla loro naturale scadenza, prive del bollino di riconoscimento.

Il bollino dovrà essere posto in posizione visibile sulla confezione esterna, in modo tale da consentire l'integrale leggibilità dell'etichetta esterna che dovrà rimanere immodificata in tutte le sue componenti costitutive.


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