(Decreto del Ministero della salute, 16 gennaio 2002)
1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalità di diffusione.
2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneità del materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalità stabilite dal Ministero stesso.
3. L'impresa, l'ente o organismo, può richiedere di riportare nel materiale la dicitura «Materiale informativo approvato dal Ministero della salute».