DMS-AP 16.01.02 - articolo 3: Modalità di diffusione e controllo

Articolo 3 - Modalità di diffusione e controllo

(Decreto del Ministero della salute, 16 gennaio 2002)

1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalità di diffusione.

2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneità del materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalità stabilite dal Ministero stesso.

3. L'impresa, l'ente o organismo, può richiedere di riportare nel materiale la dicitura «Materiale informativo approvato dal Ministero della salute».


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