DMS-AP 16.01.02 - articolo 2: Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore

Articolo 2 - Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore

(Decreto del Ministero della salute, 16 gennaio 2002)

1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.

2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.

3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.


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