CPR-SRP 22.11.01 - tabella pagina 43

Tabella pagina 43

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, accordo 22 novembre 2001)

Assistenza ospedaliera

Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif.
Pronto soccorso DPR 27 marzo 1992;
Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria.
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Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 25
Decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 18 luglio 1996, n. 382, art. 1, c. 2-ter;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347.
Tasso i spedalizzazione 160 per mille

Tasso di occupazione minimo 75%
Dotazione media 5 posti letto per 1000 ab. Di cui l'1 per 1000 per riabilitazione e lungo degenza post-acuzie.

Non risultano disciplinate in atti normativi le prestazioni che costituiscono il livello di assistenza se non, in alcuni casi, in negativo (es. chirurgia estetica - P. S. N. 1998-2000)
Il trattamento ospedaliero include, comunque, la somministrazione di farmaci (anche di classe C) e la diagnostica strumentale e di laboratorio (anche non inclusa nel d. m. 22.7.1996) . Peraltro, la somministrazione di alcuni farmaci e alcune prestazioni specialistiche sono eseguibili solo in ambito ospedaliero
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