CPR-SRP 22.11.01 - allegato 1

Allegato 1

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, accordo 22 novembre 2001)

1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:

1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

  1. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie

  2. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali

  3. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro

  4. Sanità pubblica veterinaria

  5. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

  6. Attività di prevenzione rivolte alla persona

  7. Servizio medico-legale

2. Assistenza distrettuale

  1. Assistenza sanitaria di base

  2. Attività di emergenza sanitaria territoriale

  3. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali

  4. Assistenza integrativa

  5. Assistenza specialistica ambulatoriale

  6. Assistenza protesica

  7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

  8. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale

  9. Assistenza termale

3. Assistenza ospedaliera

  1. pronto soccorso

  2. degenza ordinaria

  3. day hospital

  4. day surgery

  5. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)

  6. riabilitazione

  7. lungodegenza

  8. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali

  9. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti

Nell'ambito delle tre macroaree precedenti, è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:

1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI.

La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta strutturali eventualmente previsti.

Si precisa che per l'area della Prevenzione collettiva, in ulteriore specifico allegato, vi è l'elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso:

"1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI

LIVELLI DI ASSISTENZA
Fonti normative

Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro

Prevenzione collettiva (1)

Prestazioni Fonti Modalità organizzative e standard Liste di prestazioni Rif.
Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti 
ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria, tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 7-ter «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo1 della legge 23 ottobre 1992, n.421» (S.O. n. 3 alla G.U. n. 4 del 7 gennaio 1994)   La lista delle prestazioni non è riportata in atti normativi. Convenzionalmente può essere condivisa la lista di cui alle pagine seguenti. 1A
1B
1C
1D
1E


(1) In questo settore, parte dell'attività si effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali.
Legenda: La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella Parte prima.

PREVENZIONE COLLETTIVA

Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

1. Igiene e sanità pubblica

1.1 Profilassi delle malattie infettive e diffusive

1.2 Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale

1.3 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita

2. Igiene degli alimenti e nutrizione

3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

4. Sanità pubblica veterinaria

4.1 Sanità animale

4.2 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale

(Seguono tabelle da pag. 22 a pag. 47 del supplemento ordinario - ndr)

1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.

(Seguono tabelle da pag. 49 a pag. 60 del supplemento ordinario - ndr)