(Decreto legislativo n° 467, 28 dicembre 2001)
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così modificato:
«a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Chiamate di disturbo e di emergenza)»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.».