Decreto legislativo 467/01 - articolo 16: False comunicazioni e dichiarazioni

Articolo 16 - False comunicazioni e dichiarazioni

(Decreto legislativo n° 467, 28 dicembre 2001)

1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). - 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.».


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